DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

29-04-2021 17:35 -

Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo i recuperi di mercoledì 28 aprile Lornano Badesse Aquila Montevarchi e Montespaccato Siena.
A CARICO DI SOCIETA'
- MULTA di Euro 500,00 (Siena 1904)
Per avere un proprio tesserato, presente in panchina ma non identificato, rivolto espressione gravemente ingiuriosa all'indirizzo del Direttore di gara.
A CARICO DI ALLENATORI
- Squalifica per una gara: ALBERTO GILARDINO (Siena 1904).
Per violazione dei principi di lealtà e correttezza non essendosi reso disponibile con l'Arbitro ai fini dell'individuazione del tesserato presente in panchina che rivolgeva espressione gravemente ingiuriosa all'indirizzo del Direttore di gara.
- Squalifica per due gare CARIDI GAETANO (Siena 1904).
Per aver rivolto espressione ingiuriosa all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.
A CARIGO DI GIOCATORI
- Squalifica per una gara per recidività in ammonizione
MARTINA ALESSANDRO (Siena 1904)

Il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto il ricorso della Pianese per la gara Cannara-Pianese del 1 novembre 2020 gara vinta dal Cannara per 2-0.
Qui di seguito il Dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI:
“Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2021, presentato, in data 9 gennaio 2021, dalla U.S. Pianese S.S.D. S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la A.S.D. Cannara e nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del Dipartimento Interregionale LND, per l'annullamento della decisione n. 030/CSA/2020-2021, adottata dalla Corte Sportiva d’Appello FIGC in data 14 dicembre 2020 e notificata in pari data, nonché della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale LND, pubblicata sul C.U. n. 52 del 16 novembre 2020, con le quali è stato convalidato il risultato della gara valevole per il Campionato di Serie D, Girone E, Cannara-Pianese, disputata in data 1° novembre 2020, e respinta la richiesta di ripetizione della gara stessa.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.


Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 aprile 2021".


Fonte: Trestina Calcio