REGOLAMENTO ACCESSO ALLO STADIO PER STAMPA RADIO E TV

21-07-2010 -

LND - CIRCOLARE N. 4
Oggetto: Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2010/2011.
Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2010/2011, fatte salve le direttive in merito emanate dalla Lega stessa per l´attività del Comitato Interregionale.
Art. 1 ACCESSO AGLI STADI
Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare ufficiali organizzate dalla Lega
Nazionale Dilettanti:
a) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.l. e dall´U.S.S.I.;
b) i giornalisti, i radiocronisti ed i telecronisti che siano in possesso dell´accredito per l´accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall´art. 9 della presente circolare;
c) i fotografi che siano in possesso dell´accredito per l´accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità specificamente previste dalla lettera a/7 dell´art. 9 della presente circolare;
d) i tecnici e gli operatori radiofonici e televisivi che abbiano facoltà di accesso ai sensi degli articoli 4 e 6 del «Regolamento per l´esercizio della cronaca radiotelevisiva» emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti con Circolare n. 3 del 1 luglio 2010.
Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA
Possono accedere alla Tribuna Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 previa esibizione della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I., dall´U.S.S.I. o dell´accredito per l´ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall´art. 9 della presente Circolare.
Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA
Possono accedere ai locali adibiti a Sala Stampa, previa esibizione della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I., dall´U.S.S.I. o dell´accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante, i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963.
Possono accedere altresì alla Sala Stampa i radiocronisti, i telecronisti e gli operatori radiotelevisivi che siano in possesso dell´accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalle lettere a/6 e a/8 deIl´art. 9 della presente Circolare.
Art. 4 ACCESSO AL RECINTO Dl GIUOCO
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l´accesso al recinto di giuoco dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti e dei tecnici radiofonici e televisivi.
Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla lettera a/7 dell´art. 9 della presente Circolare.
I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di giuoco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.
Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi che abbiano ottenuto l´accesso al recinto di giuoco.
Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l´accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell´arbitro e delle due squadre.
L´accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle «Carte Federali».
Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l´accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi ai locali antistanti gli spogliatoi.
L´accesso ai locali antistanti gli spogliatoi potrà essere concesso ai giornalisti, ai radiocronisti, ai
telecronisti ed ai tecnici radiofonici e televisivi:
a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli
spogliatoi;
b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.
Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI
In occasione delle gare ufficiali e non della Società ospitante e ospitata i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai radiocronisti, telecronisti e
agli operatori radiotelevisivi accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste delle lettere a/6 e a/8 dell´art. 9 della presente circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche ospitanti nel rispetto di quanto previsto dall´art. 6 della presente Circolare.
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.
Le interviste effettuate nella Sala Stampa, o comunque all´interno degli stadi, potranno essere trasmesse in differita dalle Emittenti Radiofoniche e Televisive non prima di trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione previste nell´esercizio del diritto di cronaca.
Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE
L´art. 48, comma 2, del «Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti» stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.
In considerazione di quanto sopra le Società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati o Divisioni.
Qualora l´autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando d´accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante ma non potranno accedere al recinto di giuoco.
Art. 9 MODALITA´ DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI
La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l´accesso agli stadi dei giornalisti e dei tecnici degli Organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2010/2011.
Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti alla condizione che vengano rispettate, per quanto riguarda i limiti e le modalità, le seguenti disposizioni:
a/1 - le richieste di rilascio ai giornalisti delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori responsabili;
a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l´intera stagione sportiva 2010/2011; i «tagliandi di
accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell´inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2010/2011; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno quattro giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l´accesso;
a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
a/5 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati» da città diversa da quella in cui ha
sede la Società calcistica ospitante;
a/6 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai radiocronisti ed ai telecronisti delle Emittenti radiofoniche e televisive che abbiano ottenuto il nullaosta per l´esercizio della cronaca e che facciano pervenire la richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel pieno rispetto dell´art. 8 del «Regolamento per l´esercizio della cronaca radiotelevisiva»;
a/7 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all´Albo professionale; le
richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle Agenzie
fotografiche o degli Organi di informazione interessati almeno quattro giorni prima della gara per
la quale viene richiesto l´accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei «Tagliandi di accesso»
saranno tenuti al rigoroso rispetto dell´art. 3 della presente circolare;
a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle Emittenti radiotelevisive che abbiano ottenuto il nulla-osta potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall´Emittente di appartenenza di realizzare i servizi radiofonici o televisivi e che siano in possesso, a tale titolo, del "Tagliando di accesso" rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all´ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato dalla Emittente di appartenenza; si ribadisce che ciascuna Emittente radiotelevisiva potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.
Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno ad esse
richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell´interesse dell´Organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.
Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche
ospitanti dovranno:
a) dare immediata comunicazione delle violazioni alla Lega Nazionale Dilettanti;
b) negare l´accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera -Stampa»;
c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, radiocronisti, telecronisti, fotografi, tecnici ed operatori che
abbiano ottenuto il «Tagliando di accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.
Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente circolare, saranno perseguite ai sensi dell´art. 1 del C.G.S.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Massimo Ciaccolini Carlo Tavecchio

REGOLAMENTO PER L´ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA DELLE GARE ORGANIZZATE NELL´AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l´interessamento relativo alle gare disputate nell´ambito della stessa sede locale e allo scopo di garantire sia l´esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle società associate, ha predisposto il seguente:
REGOLAMENTO
1) La Lega Nazionale Dilettanti autorizza, anche per la stagione sportiva 2010/2011, le Emittenti
Radiotelevisive private ad esercitare il diritto di cronaca sportiva e riprese radiotelevisive sui campi
ove si disputano le gare delle società associate alla Lega stessa, nel rispetto delle modalità del
presente Regolamento.
2) La Lega Nazionale Dilettanti concede alle Emittenti Radiotelevisive private italiane, per la stagione sportiva 2010/2011, il nulla-osta per l´esercizio del diritto di cronaca radiotelevisiva:
- per l´esercizio della cronaca radiofonica:
trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell´intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti Radiofoniche abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flashes di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di tre minuti primi;
- per l´esercizio della cronaca televisiva:
sintesi filmate, trasmesse in differita, di durata complessiva non superiore ai tre minuti.
3) L´esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la riproduzione televisiva integrale delle gare, di tempi delle gare stesse, di brani o sintesi, nè con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni radiofoniche o televisive, le eventuali autorizzazioni dovranno formare oggetto di accordi privati fra le singole Emittenti e le società interessate, soggette alla ratifica da parte delle rispettive Divisioni o dai Comitati competenti, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.
Si precisa che il Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato all´unanimità, ai sensi dell´art. 48 del Regolamento della L.N.D., a favore del Comitato Regionale Umbria, la concessione del nulla osta per la cessione dei diritti televisivi, riguardanti la messa in onda della diretta di una gara del Campionato Regionale di Eccellenza o di altra Categoria e la diffusione di trasmissioni in diretta, dalla ore 18:45/19:00 in poi, ogni qualvolta verrà effettuata una giornata di campionato del calcio dilettantistico umbro.
Ovviamente, come dalla circolare n. 3 dell´1/7/2010 sarà garantito il diritto di cronaca a tutte le emittenti che ne faranno regolare richiesta scritta ed alle quali questo Comitato rilascerà relativo nulla osta con la possibilità di trasmettere immagini dalle ore 22:30 in poi.
4) Il nulla-osta per l´esercizio della cronaca e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo entro i limiti di cui all´art. 2) viene rilasciato - per delega della Lega Nazionale Dilettanti - dalle competenti Divisioni o Comitati, a richiesta delle Emittenti private che: a) risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all´esercizio della stazione radiofonica e/o televisiva per la quale viene rilasciato il nulla-osta (certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, concessione governativa relativa alle frequenze e certificato della Camera di Commercio-visura camerale);
b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell´art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69;
c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all´Albo dei Giornalisti professionisti e/o pubblicisti, nel rispetto della Legge 3/2/1963 n. 69;
d) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle;
e) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell´esercizio dell´attività di cronaca e/o di ripresa all´interno degli stadi.
5) Il nulla-osta delle Divisioni e dei Comitati viene rilasciato per l´intera stagione calcistica per la quale è richiesto, e comunque cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno.
6) Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente privata radiofonica o televisiva deve inoltrare domanda scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, alla quale deve essere allegata:
a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4;
b) le generalità del o dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l´effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all´Albo;
c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante
dell´Emittente stessa;
d) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla Iett. e) del precedente art. 4.
La Divisione o il Comitato esaminate le domande e la relativa documentazione nell´ordine in cui le stesse pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all´emittente il nulla-osta, a valere fino al 30 giugno successivo.
7) La Divisione o il Comitato in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l´Emittente:
a) non risulti più in tutto od in parte in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;
b) non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento.
Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il diritto della Divisione e del Comitato e/o delle Società interessate di ottenere dall´Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.
8) Per accedere agli stadi, ai fini dell´esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo materiale, le
Emittenti private in possesso del nulla-osta della rispettiva Divisione o del Comitato devono far pervenire alla società organizzatrice dell´incontro una richiesta scritta, anche telegrafica, almeno 4 giorni prima della data per cui la partita è programmata. Ove l´Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l´autorizzazione all´accesso, valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce. Le società potranno negare l´autorizzazione all´accesso qualora l´Emittente non risulti in possesso del nulla-osta della Divisione o del Comitato o lo abbiano revocato per i motivi indicati al precedente art. 7.
Le società potranno altresì negare l´autorizzazione all´accesso nello stadio in ogni altro caso in cui
l´ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia ritenuto dalla società pregiudizievole per l´ordine e l´incolumità pubblica all´interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell´incontro.
9) I servizi di cronaca radiofonici e televisivi devono essere effettuati esclusivamente da persone iscritte all´Albo dei giornalisti e/o pubblicisti. Tale qualifica deve essere comprovata, all´atto dell´ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all´Ordine professionale.
La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all´ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall´Emittente, attestante la sua appartenenza all´Emittente stessa.
In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell´incontro non sono tenuti a consentire l´accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico.
10) E´ fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti radiofoniche e televisive:
- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all´esercizio della cronaca da parte dei
rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l´incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l´afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l´assistenza del personale in forza allo stadio.
11) Le Emittenti radiotelevisive sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., le Divisioni, i Comitati
e le società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l´Ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall´inosservanza del presente Regolamento, o comunque,
dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

Il Legale Rappresentante della Emittente ___________________________ con la sottoscrizione di
ciascuna delle pagine che compongono il «Regolamento» che precede, accetta e si impegna di
rispettare tutte le clausole in esso contenute e segnatamente quelle che formano oggetto degli articoli 2,
3, 7, 8, 9,10 ed 11.
In fede
Il Legale Rappresentante dell´Emittente
_______________________________________




Fonte: LEGA NAZIONALE DILETTANTI