JUNIORES TRESTINA-FONTANELLE BRANCA:RAGAZZI,GENITORI,ALLENATORI: VERGOGNATEVI !

17-03-2011 13:02 -

IN MERITO ALLA GARA TRESTINA FONTANELLE BRANCA DI SABATO GARA DELLA QUALE CI DOBBIAMO E SI DEVONO VERGOGNARE TUTTI E PER LA QUALE CI AUGURIAMO CHE LA SOCIETA´PRENDA DRASTICHE DECISIONI CON I RESPONSABILI.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOgara del 12/ 3/2011 SPORT. TRESTINA A.S.D. - FONTANELLEBRANCA
VISTI gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe;
PREMESSO:
CHE nei minuti di recupero, il calciatore n. 14 del Trestina, Sig.
PAREGGIANI Andrea, in reazione ad un fallo di gioco subito, colpiva
un avversario con un pugno al volto;
CHE, in conseguenza di ciò, si accendeva una violenta mischia in
campo che coinvolgeva pressoché tutti i calciatori - presenti in
campo - di entrambe le Società;
CHE, per la concitazione creatasi, il direttore di gara riusciva ad
individuare, soltanto il calciatore n.6 del Trestina Sig. SILVESTRELLI
Mattia, il n.5 del Fontanellebranca Sig. BIANCHI Mirko (capitano
della squadra) ed il calciatore n.3 del Fontanellebranca Sig. BUCCI
Marcello;
CHE ai contendenti, subito dopo, si aggiungeva il calciatore n.3 del
Trestina Sig. BELEI Nicola il quale, benchè in precedenza sostituito,
faceva rientro in campo al solo fine di partecipare alla rissa
colpendo con una sedia in pieno viso un avversario, provocandogli
una evidente ferita allo zigomo;
CHE l´Allenatore del Trestina, Sig. PROCELLI Andrea, dopo aver
comunicato all´Arbitro la propria intenzione di entrare in campo al
solo fine di riappacificare gli animi, iniziava invece a colpire
violentemente con calci e pugni alcuni calciatori della squadra
avversaria;
CHE un tifoso del Fontanellebranca, approfittando dei cancelli
improvvisamente lasciati aperti, entrava nel recinto di gioco e
colpiva un calciatore del Trestina;
CHE il Direttore di gara, pertanto, era costretto a decretare
anzitempo la fine della partita;
CHE la responsabilità di detta interruzione della partita deve
essere ascritta ad entrambe le Società;
D E L I B E R A
1) LA PUNIZIONE sportiva della perdita della gara, con il risultato
di 0-3 a carico di entrambe le Società;
2) L´AMMENDA di Euro 1000,00 a carico della Società Trestina;
3) L´AMMENDA di Euro 1000,00 a carico della Società Fontanellebranca;
- cu 101 / 2687 -
4) LA SQUALIFICA fino al 31/05/2011 a carico del calciatore n.3 del
Trestina Sig. BELEI Nicola.
5) LA SQUALIFICA di n. 3 giornate a carico del calciatore n. 6 del
Trestina Sig. SILVESTRELLI Mattia;
6) LA SQUALIFICA di n. 3 giornate a carico del calciatore n. 14 del
Trestina Sig. PAREGGIANI Andrea;
7) LA SQUALIFICA fino al 30/06/2011 a carico dell´Allenatore del
Trestina Sig. PROCELLI Andrea;
8) LA SQUALIFICA di n. 4 giornate a carico del calciatore n. 5 del
Fontanellebranca Sig. BIANCHI Mirko;
9) LA SQUALIFICA di n. 3 giornate a carico del calciatore n. 3 del
Fontanellebranca Sig. BUCCI Marcello.

Fonte: DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO